

Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad annualità precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
-il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può presentare istanza di rimborso della differenza.
L’Amministrazione verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Comunica al contribuente l’esito con l’indicazione dell’importo da compensare ed il termine entro il quale a procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta.
Modalità per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia: tramite Pec al titolare del potere sostitutivo, allegando documento d’identità ai sensi del D.L. n.9/2012
Nessuno