
L’impatto acustico è definito dall’articolo 8 Legge 447/95 per verificare o prevedere:
- il rispetto dei limiti di immissione in ambiente esterno e negli ambienti abitativi fissati dalla legge e dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- il contributo all’inquinamento acustico di una determinata area, derivante dalla collocazione, all’interno o in prossimità di essa, di una sorgente di rumore o di una attività intrinsecamente
rumorosa;
l’insieme delle verifiche di acustica ambientale comprendente:
- la valutazione e previsione dell’impatto acustico di macchinari e attività rumorose prevista dalla L. 447/95;
- la valutazione e previsione del clima acustico di aree destinate a nuovi insediamenti prevista dalla L. 447/95;
- la classificazione acustica del territorio comunale prevista dalla L. 447/95 e dalla L.R. 89/98;
- la verifica dei requisiti acustici degli edifici prevista dal D.P.C.M. 5-12-97;
- la verifica di idoneità degli impianti elettroacustici prevista dal DPCM 215/99;
- la progettazione di bonifiche acustiche di macchinari, impianti, ambienti e cammini di propagazione del rumore prevista dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs 626/94 e dalla L.447/95.
LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
I comuni richiedono la previsione dell’ impatto acustico sull’ambiente esterno e sugli ambienti abitativi, come documento preliminare al rilascio di autorizzazioni e concessioni circa lo
svolgimento di attività che sono potenzialmente inquinanti.
La documentazione relativa alla previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali relativi all’utilizzo di immobili e
infrastrutture, licenze, autorizzazioni all’esercizio di attività produttive. Si pensi ad esempio al rilascio dell’autorizzazione per i Trattenimenti Musicali necessaria per i locali destinati al ballo ma
anche per i pubblici esercizi in possesso di apparecchi elettroacustici. In proposito si rimanda alla normativa nazionale, regionale e al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
La relazione di valutazione dell’impatto acustico è definita dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana del 21/10/2013 n. 857 avente ad oggetto“Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell’art. 12, c.3 della L.R. n.89/98”.
IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
Una delle principali novità introdotte dalla legge n. 447/95 riguarda l'individuazione di una nuova figura professionale nel campo dell'acustica ambientale, ossia del cosiddetto tecnico competente in acustica, definito ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 - "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”.
Il tecnico competente in acustica rappresenta la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo a fini amministrativi.
Ai fini del conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle attività di tecnico competente in acustica è necessario essere in possesso di un determinato titolo di studio e di avere svolto attività, in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale. Si rimanda all’elenco Regionale e Provinciale dei Tecnici competenti in acustica
Per ulteriori approfondimenti è disponibile il collegamento al sito dell’ARPAT
Modalità per attivare il potere sostitutivo: tramite email al titolare del potere sostitutivo