L'esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione a ciò che si intende dimostrare e tutelare:
- accesso ai documenti e agli atti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);
- accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cosiddetto accesso civico semplice);
- accesso civico a dati e documenti ulteriori (cosiddetto accesso civico generalizzato).
La prima tipologia di accesso definita “accesso documentale” è un diritto riconosciuto ed esercitato da tutti i soggetti che dimostrano di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiedono di accedere. Per l'esercizio di questo diritto è necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo, oggetto della richiesta di accesso, e l'interesse che il soggetto richiedente deve dimostrare; non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
La seconda tipologia di accesso definita “accesso civico semplice” consente a chiunque di esercitare il diritto di richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni per i quali è disposta la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza e che per motivi diversi o esigenze differenti non è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La terza tipologia denominata “accesso civico generalizzato” è tesa a promuovere forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, favorendo la partecipazione di chiunque al dibattito pubblico attraverso la richiesta di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza; non sono ammesse istanze dalle quali possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi ritenuti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 5-bis del citato decreto.
Con deliberazione n. 16 del 27/02/2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento Comunale per l’accesso ai documenti amministrativi che contiene le disposizioni finalizzate ad agevolare l’esercizio di accesso delle differenti tipologie di accesso.