

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- NON vi siano figli minori nati all' interno del matrimonio o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 6/2015).
- Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
- Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi ovvero sei mesi dalla separazione consensuale.
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
pe redigere l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare non prima dei 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 ;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Prenotazione appuntamento:
Email: simone.tonelli@comune.carrara.ms.it
Telefono: 0585 641280 – 641273
Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta del Tribunale o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare al Comune di CARRARA dovrà essere inviato previa apposizione della firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it
N.B. Nel Caso gli avvocati non rispettassero il termine dei 10 giorni per la trasmissione dell'accordo, il Comune è tenuto a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.