
Sono soggette a comunicazione le seguenti opere (art. 136, comma 2, lettere c), c bis) e f) della L.R. 65/2014):
1) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 136, comma 2, lettera c);
2) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo (art. 136, comma 2, lettera c bis);
3) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, della L.R. 65/2014 comprese le serre aventi le medesime caratteristiche (art. 136, comma 2, lettera f).
Prima della presentazione della comunicazione, l’interessato può richiedere al SUAP di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio.