Sono soggetti alla presentazione di SCIA i seguenti interventi (art. 135 della L.R.T. 65/2014):
1) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b) (art. 135, comma 2, lettera a);
2) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici (art. 135, comma 2, lettera b);
3) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio (art. 135, comma 2, lettera c);
4) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g) (art. 135, comma 2, lettera d);
5) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale (art. 135, comma 2, lettera e);
6) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98 (art. 135, comma 2, lettera e bis);
7) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione (art. 135, comma 2, lettere e ter);
8) l’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonchè dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 78 (art. 135, comma 2, lettera g);
9) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati dalla provincia ai sensi della medesima legge regionale (art. 135, comma 2, lettera h);
10) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136 (art. 135, comma 2, lettera i);
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 380/2001, i manufatti di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) ed e) gli interventi di cui al comma 1. lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.
Sono altresì realizzabili mediante SCIA le varianti in corso d’opera al provvedimento autorizzativo unico (permesso di costruire) diverse da quelle di cui all’art. 135, comma 3 e all’art. 143 della L.R.T. 65/2014.
La SCIA è immediatamente efficace e pertanto deve contenere gli adempimenti previsti per l'inizio dei lavori.
Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione (art. 147 L.R.T. 65/2014).
In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi (art. 147 L.R.T. 65/2014).
La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 (tre) anni dalla data di presentazione.
L’interessato è tenuto a trasmettere al SUAP la comunicazione di fine lavori, su apposita modulistica, da far pervenire entro 20 giorni dalla data di conclusione degli stessi.
Contestualmente il progettista o un tecnico abilitato deposita al SUAP ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata.
Relazione Customer Satisfaction