Descrizione: Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, ovvero privato, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione e/o autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità a quanto disposto dall’Allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Al fine di ottenere la concessione e/o autorizzazione di cui sopra, il titolare dell’esercizio
pubblico di somministrazione deve presentare al SUAP, almeno trenta giorni prima, formale istanza corredata da apposita documentazione tecnica.
I dehors potranno avere una superficie coperta complessiva fino ad un max di 100 mq e comunque non superiore alla superficie esistente, già destinata alla somministrazione, del pubblico esercizio, con un minimo garantito di 35 mq.
Le norme di cui all’Allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale si applicano anche agli esercizi di vendita di bevande ed alimenti. In tal caso, non essendo previsto uno spazio di somministrazione, i dehors potranno avere una superficie complessiva fino ad un max di 35 mq e comunque non superiore alla superficie totale esistente dell’esercizio stesso.
Il periodo di installazione è “stagionale” o “continuativo”:
a. il dehors stagionale può essere installato per un periodo complessivo non superiore a otto mesi e deve essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza e l’area occupata ripristinata e ripulita in ogni parte;
b. il dehors continuativo può essere installato per un periodo non superiore a tre anni e deve essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza e l’area occupata ripristinata e ripulita in ogni parte.
Il termine del procedimento è fissato in giorni 30 (trente) dal ricevimento dell’istanza regolare e completa.
Il titolare della concessione e/o autorizzazione dovrà rimuovere il dehors autorizzato nel caso in cui l’attività risulti sospesa per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
Allo scadere del termine della concessione e/o dell’autorizzazione, qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere prontamente rimosso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, controlli sulla conformità del dehors installato al progetto presentato e/o approvato.
Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora, fatti salvi casi particolari espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (15 giorni) o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 dello stesso codice.
Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il Segretario Generale del Comune di Carrara, Dott. Angelo Petrucciani.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.
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