Descrizione: Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
All’interno del centro abitato Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all’installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:
per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
per le strade militari al comando territoriale competente;
per l’area demaniale l’ente preposto al controllo.
Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
Il termine del procedimento è fissato in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’istanza regolare e completa.
La consegna dell’autorizzazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).
Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta presso l'ufficio SUAP la domanda, in bollo, redatta su apposita modulistica e completa degli allegati obbligatori nella stessa indicati.
Per Pubblicità esterna temporanea si intende la pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari provvisori.
Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presenta una sola domanda ed una sola autodichiarazione.
Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.
I mezzi di pubblicità esterna temporanea ammessi dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Carrara sono:
- mezzo pittorico temporaneo;
- striscione;
- locandina temporanea in materiale rigido;
- stendardo.
Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di stendardi dovrà essere presentato l’elenco delle strade in cui verranno esposti gli stendardi stessi, specificando per ogni strada indicata il numero di stendardi che si vuole installare.
I manufatti destinati alla pubblicità temporanea devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale
da evitare l’effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (15 giorni) o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 dello stesso codice.
Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il Segretario Generale del Comune di Carrara, Dott. Angelo Petrucciani.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.
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