

Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Procedimento che si avvia su istanza di parte ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si estende, cioè, agli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi - benefici del procedimento, tenendo anche conto della fondatezza di un eventuale contenzioso.
Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie:
a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale sull’accertamento con adesione;
b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento con adesione;
2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l’accertamento;
3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
Modalità per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia: tramite Pec al titolare del potere sostitutivo, allegando documento d’identità ai sensi del D.L. n.9/2012
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Nessuno