

Il riconoscimento di figli naturali (ovvero nati al di fuori del matrimonio) può avvenire o all'atto della sua nascita o, successivamente, tramite dichiarazione davanti a pubblico ufficiale.
Nessuna questione si pone se i genitori riconoscono contestualmente il figlio.
Nel caso in cui il riconoscimento non sia contestuale il discorso è differente.
Difatti, occorre il consenso del genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento affinché abbia efficacia il riconoscimento dell’altro. Nel caso in cui, però, il "primo" genitore dovesse opporsi al riconoscimento dell'altro genitore, quest'ultimo potrà agire giudizialmente perché venga riconosciuto il suo diritto.
Dal compimento del 16° anno di età del figlio, per avviare la pratica di riconoscimento, occorre l’assenso del giovane.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- documento di identità;
- documentazione richiesta d’ufficio.