

La denuncia di nascita può essere resa indipendentemente da uno dei due genitori (se legalmente coniugati) o da un medico/ostetrica che ha assistito al parto.
Se i genitori non sono sposati tra loro è necessaria la presenza di entrambi.
ISTRUTTORIA
La denuncia deve essere resa:
- entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dalla nascita, all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita/residenza dei genitori. Se questi risiedono in comuni differenti, la nascita può essere registrata nel comune di residenza del padre ma sarà successivamente inviata al comune di residenza della madre per la trascrizione e inserimento del neonato nel suo stato di famiglia.
Possono essere attribuiti fino a tre nomi, corrispondenti al sesso del bambino.
Per quanto riguarda la denuncia di nascita per cittadini stranieri si fa riferimento alle leggi del paese di origine, da documentare con apposita dichiarazione rilasciata dall’Autorità Diplomatica Straniera in Italia.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- attestato di nascita rilasciato dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- documento di identità di un genitore (entrambi se i genitori non sono sposati).
Per i genitori stranieri non titolari di carta d’identità occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno e qualora non conoscano la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.