DESCRIZIONE
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate nell’elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 diviso in due classi:
- la prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
L’interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al D.M.S. 05.09.1994.
Inoltre, deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all’ubicazione dell’impianto, nell’abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica.
A titolo esemplificativo, dell’industria da attivare deve essere prodotta la descrizione:
-della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua;
-dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;
-del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni;
-per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico;
-delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l’esercizio dell’impianto non rechi danno alla salute del vicinato.
DOMANDA
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il modulo è disponibile all’interno della sezione Modulistica
Modalità per attivare il potere sostitutivo: richiesta scritta indirizzata al soggetto titolare del potere sostitutivo da presentare al protocollo generale
Rilevazione Customer Satisfaction