Descrizione: Il procedimento unico, ai sensi di quanto disposto dal DPR 160/2010, ha inizio con la presentazione della domanda presso il SUAP, corredata dalla documentazione necessaria in riferimento agli aspetti coinvolti (edilizi, igienico-sanitari, sicurezza, ambientali, ecc.).
La domanda dovrà essere corredata da tutta la modulistica relativa agli endoprocedimenti da attivare.
Sarà il SUAP ad attivarsi presso gli Enti interessati per ottenere i necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni.
L'iter si conclude con il rilascio da parte del SUAP di un unico provvedimento autorizzativo che tiene conto di tutte le autorizzazioni/nulla osta rilasciati dalle amministrazioni pubbliche di competenza.
L’istanza finalizzata al rilascio di provvedimento autorizzativo unico (permesso di costruire) dovrà essere inoltrata nei casi previsti dall’art. 134 della vigente L.R. 65/2014 e cioè:
- nuova edificazione (art. 134 comma 1 lettera a);
- installazione manufatti anche prefabbricati di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti (art. 134 comma 1 lettera b);
- installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonchè i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78 (art. 134 comma 1 lett. b bis);
- installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'art. 70 comma 3 lett.a) e b) (art. 134 comma 1 lett. b ter);
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune (art. 134 comma 1 lettera c);
- realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi (art. 134 comma 1 lettera d);
- realizzazione di depositi di merci o materiali o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto (art. 134 comma 1 lettera e);
- realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 134 comma 1 lettera f);
- addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente (art. 134 comma 1 lettera g);
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lettera h, punti 1, 2, 3 e 4):
- il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice (art. 134, comma 1, lettera i);
- gli interventi di sostituzione edilizia (art. 134, comma 1, lettera l);
- le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio (art. 134, comma 1, lettera m);
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (art. 135, comma 2, lettera a);
- interventi di manutenzione straordinaria (art. 135, comma 2, lettera b);
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 135, comma 2, lettera c);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lettera d);
- gli interventi pertinenziali (art. 135, comma 2, lettera e).
Gli interventi contraddistinti con i numeri 3), 14), 15), 16), 17) e 18) ai sensi dell’art. 135 della L.R. 65/2014 risultano soggetti a deposito di SCIA, salva la possibilità di presentazione di richiesta di permesso di costruire per la realizzazione degli stessi prevista dal comma 5 del medesimo articolo.
I tempi previsti per la conclusione del procedimento sono pari a giorni 90 (novanta) così come disposto dall’art. 142 della L.R. 65/2014.
Il provvedimento autorizzativo unico indica i termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del provvedimento stesso ed il termine entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.
DOMANDA
Il procedimento unico, ai sensi di quanto disposto dal DPR 160/2010, ha inizio con la presentazione della domanda presso il SUAP, corredata dalla documentazione necessaria in riferimento agli aspetti coinvolti (edilizi, igienico-sanitari, sicurezza, ambientali, ecc.). Il modulo è disponibile nella sezione modulistica
La domanda dovrà essere corredata da tutta la modulistica relativa agli endoprocedimenti da attivare.
Sarà il SUAP ad attivarsi presso gli Enti interessati per ottenere i necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni.
L'iter si conclude con il rilascio da parte del SUAP di un unico provvedimento autorizzativo che tiene conto di tutte le autorizzazioni/nulla osta rilasciati dalle amministrazioni pubbliche di competenza.
Modalità per attivare il potere sostitutivo: richiesta scritta indirizzata al soggetto titolare del potere sostitutivo da presentare al protocollo generale
Relazione Customer Satisfaction