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DESCRIZIONE
Il diritto d´accesso è il diritto di visionare ed eventualmente avere copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. Possono esercitare questo diritto tutti i soggetti privati (compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi) che hanno un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente rilevante rispetto al documento di cui si richiede l´accesso.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi fornisce ai richiedenti la possibilità di visionare ed eventualmente estrarre copia della documentazione presente all’interno dell’Ente.
Il diritto di accedere a documenti amministrativi può essere esercitato da tutti coloro che sono portatori di un “interesse” qualificato rispetto alla documentazione che richiedono di visionare. Tale interesse, che rappresenta il presupposto legittimante per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, deve essere diretto, concreto e attuale nei confronti della documentazione richiesta. Occorre, in altri termini, essere nella posizione di interessato in maniera diretta al procedimento amministrativo in questione e l’interesse del richiedente all’esercizio dell’accesso deve essere a tutela di una posizione giuridicamente rilevante.
La richiesta può essere:
- informale: è una richiesta che avviene tramite contatti con l’ufficio dell’amministrazione che si ritiene abbia formato o che sia in possesso del documento. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità e, se il personale preposto all'attività istruttoria non individua soggetti che dall'esercizio dell'accesso documentale potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza (controinteressati), il documento richiesto per l´esame o la copia è immediatamente disponibile.
- formale: è una richiesta scritta di esame di documenti per i quali occorre fare una ricerca o valutare se il richiedente ha diritto all´accesso del documento richiesto. I cittadini che desiderano esercitare il diritto di accesso formale possono compilare l´apposito modulo reperibile in fondo a questa pagina o presso l’Urp.
MODALITA'
La richiesta può essere presentata al Comune in uno dei seguenti modi:
- di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (U.r.p. tel. 0585 641389), che ha il compito di fornire le prime spiegazioni e informazioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e di supportare gli utenti nella eventuale compilazione del modello di istanza di accesso. La richiesta compilata verrà poi trasmessa, tramite l’ufficio protocollo, al responsabile del procedimento del settore interessato per gli adempimenti di competenza;
- per telefax al n. 0585 641381 trasmettendo la domanda compilata e allegando la fotocopia del documento d´identità;
- per posta, inviando al Comune di Carrara, Piazza II Giugno,1 - 54033 Carrara (MS), la domanda compilata e allegando la fotocopia del documento d´identità;
- per posta certificata, allegando la domanda compilata e la fotocopia del documento d´identità, al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it ;
L´ESITO
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere:
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo nei casi previsti dall´art. 24 della Legge 241/90 e s.m.i., legge che disciplina le modalità di accesso agli atti.
Nell'eventualità in cui la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, lo comunica al richiedente, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (comma 5 art. 6 D.P.R. 184/2006) .
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (comma 4 art 25 L. 241/1990 e s.m.i.)
IL RICORSO
Il richiedente può proporre ricorso sia al TAR -Tribunale Amministrativo Regionale- ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che al Difensore Civico Regionale.