Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni contenuti nel codice della trasparenza (d.lgs 33/2013 così come modificato e integrato dal d.lgs 97/2016) che per motivi diversi o esigenze differenti il Comune non ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
La richiesta è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va indirizzata, per il tramite dell’URP, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che provvede ad attribuirla al Responsabile del procedimento di pubblicazione competente per materia, affinchè siano pubblicati i dati/documenti/informazioni che si ritiene non siano stati pubblicati o lo siano parzialmente. Non può, infatti, essere ammessa una richiesta di accesso civico generica; pertanto i dati, le informazioni o i documenti oggetto di richiesta devono essere descritti in dettaglio o specificati attraverso alcuni estremi -ad esempio il numero di protocollo, la data, l’oggetto- per consentirne l’individuazione in tempi rapidi. Il Responsabile del procedimento provvede ad espletare la richiesta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, fornendo al richiedente un riscontro attraverso l’indicazione del collegamento ipertestuale a pubblicazione avvenuta. In caso di mancata comunicazione oppure omessa o parziale pubblicazione può essere ripresentata una richiesta di riesame a cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione.
La richiesta può essere avviata attraverso il servizio web Contatta il Comune oppure:
- recandosi presso lo sportello dell´URP in Piazza 2 Giugno n° 1 a Carrara -54033 Massa e Carrara- aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- per posta ordinaria o al numero di fax +39 0585 641381
- per posta certificata: comune.carrara@postecert.it
Modulistica
Istanza di accesso civico
Richiesta di riesame
Ricorso
Il richiedente può proporre ricorso sia al TAR -Tribunale Amministrativo Regionale- ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104- che al Difensore Civico Regionale