

In base al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124) tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e la normativa regionale in materia (Legge Regionale 20/2006 e Regolamento Regionale n. 46/2008) gli scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite da pubblica fognatura devono essere rilasciati in forma esplicita e la competenza è del Comune.
La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo di legge, dai soggetti aventi titolo utilizzando l’apposita modulistica. Il richiedente è tenuto a versare una somma per la copertura delle spese istruttorie, il cui ammontare è € 50,00, allegando alla domanda la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 Abitanti Equivalenti (AE) il Comune si avvale della consulenza tecnica di ARPAT, la domanda deve essere presentata in triplice copia e deve essere allegata attestazione di versamento delle ulteriori spese a copertura delle spese per la consulenza tecnica di ARPAT.
Durata del procedimento: 90 giorni.
La durata dell’autorizzazione è di 4 anni, tacitamente rinnovata con le medesime caratteristiche, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quello autorizzato.
Tutela ambientale e inconvenienti igienico-sanitari.
Per esigenze di tutela ambientale del corpo recettore finale, debitamente evidenziati in specifiche relazioni ARPAT, o nel caso si verifichino inconvenienti igienico-sanitari, debitamente accertati dall’U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell’Az. USL, il Comune interverrà con l’emissione di appositi provvedimenti che potranno riguardare anche l’adeguamento dell’impianto.
Modalità per attivare il potere sostitutivo: tramite email al titolare del potere sostitutivo