E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Tale diritto può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Il diritto di accedere a documenti amministrativi può essere esercitato da tutti coloro che sono portatori di un “interesse” qualificato rispetto alla documentazione richiesta. Occorre, in altri termini, essere nella posizione di interessato in maniera diretta al procedimento amministrativo in questione e l’interesse del richiedente all’esercizio dell’accesso deve essere a tutela di una posizione giuridicamente rilevante, la cui titolarità è onere del richiedente medesimo enunciare e dimostrare.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente interessato o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica di un documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
LA RICHIESTA D´ACCESSO
E' necessario presentare formale richiesta di accesso utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina.
La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere consegnata:
- di persona, recandosi presso lo sportello dell' URP in Piazza II Giugno n° 1 a Carrara, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
- inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: comune.carrara@postecert.it
Non possono essere oggetto di richiesta di accesso :
- i casi previsti dall’art. 24, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di seguito elencati:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 del citato articolo 24 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- i casi previsti dall’art. 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- quando la richiesta è preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione;
- quando la ripetitività o l’entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell’azione amministrativa;
- quando la richiesta implica l’elaborazione di dati da parte dell’amministrazione.
In relazione all’art. 13 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, nelle procedure di gara, l’accesso è escluso in relazione:
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
- ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, che sono individuati nel regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
Sono inoltre esclusi dall’esercizio del diritto di accesso ulteriori casi individuati ed elencati nell’art. 10 del “Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi”.
L´ESITO
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere:
- accolta: in questo caso tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente;
- limitata, ossia accolta con limiti : è possibile accedere solo a una parte della documentazione;
- differita: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall´Ufficio competente;
- rifiutata: la domanda non può essere accolta.
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi nei casi previsti dal “Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi”.
LA TUTELA DEL DIRITTO
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR Sezione Toscana – Tribunale Amministrativo Regionale-.
IL RICORSO
Occorre presentare apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, decide se l´ufficio debba o meno concedere l´accesso alla documentazione. Prima del ricorso al TAR, l´interessato può effettuare ricorso al Difensore Civico competente per giurisdizione.
Modalità per attivare il potere sostitutivo: tramite e-mail al titolare del potere sostitutivo.